Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.
La garanzia del Fondo di fatto abbatte il rischio sull'importo garantito fino a 1,5 milioni di euro e (in relazione a specifiche categorie di soggetti beneficiari, aree geografiche di appartenenza, tipologie di operazioni finanziarie) l'importo massimo garantito può arrivare a 2,5 milioni di euro.
A seconda della natura del soggetto richiedente, l’operazione può essere assistita dalla garanzia del Fondo mediante le tre modalità di intervento di seguito riportate:
- Garanzia diretta;
- Controgaranzia;
- Cogaranzia;
La garanzia diretta viene prestata direttamente alla Banca; l’impresa che necessiti di un finanziamento può richiedere alla Banca di garantire l’operazione con garanzia pubblica.
La controgaranzia prevede che il Fondo presti la garanzia a favore del Confidi e degli altri Fondi di Garanzia; con la controgaranzia l’impresa si rivolge direttamente ad un Confidi o ad un altro Fondo che provvederanno ad inviare la domanda di controgaranzia.
La cogaranzia indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi, agli altri Fondi di Garanzia ovvero ai Fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.mcc.it o www.fondidigaranzia.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni sulle condizioni e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al relativo Foglio Informativo disponibile presso tutte le Filiali della Banca e nella sezione Trasparenza del sito www.igeadigitalbank.it
La finalità del Fondo di Garanzia è quella di favorire l’accesso al credito alle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca/sostituisce le garanzie reali portate dalle imprese, quali fidejussioni o polizze assicurative.