Pos, dal 2023 sanzioni per chi non accetta i pagamenti

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Pos, dal 2023 sanzioni per chi non accetta i pagamenti

Sanzioni POS al via dal 1° gennaio 2023 per gli esercenti che rifiutano i pagamenti con carte o bancomat. È quanto stabilito nel decreto sull’attuazione del PNRR (D.L. n. 152/2021) convertito nella Legge 29 dicembre 2021 n. 233 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.

Con il nuovo art. 19-ter, viene inserito il comma 4-bis all’art. 15, D.L. n. 179/2012 secondo cui:

“A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento (carta di credito o carta di debito), da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento”.

La modifica dà attuazione a una previsione normativa introdotta nel 2012 ma rimasta poi inattuata.

Infatti, in Italia il POS è obbligatorio dal 2012, ma la mancata previsione di uno specifico regime sanzionatorio in caso di mancata accettazione del pagamento POS ha indotto molti esercenti e professionisti a ignorare le disposizioni.

Nella prima versione del D.L. n. 124/2019 (collegato alla legge di Bilancio 2020) era stata prevista l’applicazione – a partire dal 1° luglio 2020 – di una sanzione pecuniaria pari a 30 euro + il 4% dell’importo rifiutato. La sanzione avrebbe riguardato, almeno in teoria, tutti i pagamenti con carta rifiutati, con possibilità per il consumatore di segnalare la violazione dell’esercente all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, tale previsione non ha mai visto la luce: a causa alle numerose proteste da parte delle associazioni esercenti, si è infine optato per la rimozione delle sanzioni.

Ora nella legge di conversione del D.L. n. 152/2021 le sanzioni POS tornano in ballo, il Governo conta di mettere “sotto tiro” nella lotta all’evasione e al sommerso l’omessa fatturazione e il mancato rilascio degli scontrini.

La nuova disposizione specifica, inoltre, anche che l’obbligo di accettazione di carte di pagamento è assolto con riferimento ad almeno una tipologia di carta di debito e ad almeno una tipologia di carta di credito, identificate dal marchio del circuito di appartenenza.

 

Altre misure a sostegno dell’utilizzo del POS

Con il D.L. n. 99/2021, è stata prevista l’introduzione di un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo – tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 – di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici. Non solo: è stato anche incrementato dal 30% al 100% il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività d’impresa per le commissioni POS maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

 

Credito d’imposta POS: novità 2021

L’art. 1, comma 11, D.L. del n. 99/2021 ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per chi si dota di POS, modulato dal 70% al 10% della spesa sostenuta.

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori di cassa telematici ovvero strumenti evoluto di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico che permettono di assolvere l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione dei corrispettivi, spetta un credito d’imposta, parametrato a:

  • costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi;
  • spese di convenzionamento;
  • spese sostenute per il collegamento tecnico tra gli strumenti.

Il credito spetta limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:

  • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Ai medesimi soggetti che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, spetta un credito d’imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:

  • 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

I bonus sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

 

Credito d’imposta commissioni POS

Viene incrementato dal 30% al 100% il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività d’impresa per le commissioni POS maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

In altri termini, il nuovo bonus bancomat spetta dal 1° luglio 2021 ai titolari di partita IVA che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, nel caso di utilizzo di mezzi di pagamento elettronico collegati ai registratori di cassa o a strumenti evoluti di pagamento.

A norma dell’art. 22, D.L. n. 124/2019, il credito d’imposta in parola spetta a:

  • esercenti attività di impresa;
  • esercenti arte e professioni,

per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese ai consumatori finali a condizione che tali operatori abbiano avuto nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.

Il credito d’imposta può essere utilizzato dagli esercenti e professionisti in compensazione in F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e in quelle successive fino a conclusione dell’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Per le modalità di determinazione del bonus si fa riferimento al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2020, n. 181301/2020.

 

ID Pos

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