Bonus Idrico, pubblicato il decreto attuativo

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Bonus Idrico, pubblicato il decreto attuativo

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (commi da 61 a 65, art. 1, Legge n. 178/2020), il cd. “bonus idrico” o “bonus rubinetti” consiste in un contributo d’importo fino a € 1.000, riconosciuto a ciascun beneficiario per le spese sostenute nel 2021 per interventi di efficientamento idrico, ovvero la sostituzione di sanitari e rubinetteria con apparecchi che comportano una riduzione dello spreco d’acqua negli edifici.

Il comma 62, Legge di Bilancio 2021, prevede infatti che: “Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61 e fino ad esaurimento  delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari”.

I soggetti beneficiari, i criteri per l’ammissione e le modalità di erogazione del beneficio sono stati definiti con il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2021, n. 254. Ulteriori aspetti sono chiariti con le FAQ rese disponibili dal MiTE sul proprio sito istituzionale anche se permangono tuttavia alcuni dubbi operativi.

La norma individua come beneficiari del bonus le persone fisiche residenti in Italia. L’art. 2 del Decreto 27 settembre 2021, delimita in modo più puntuale l’ambito soggettivo dell’agevolazione, individuando i soggetti maggiorenni, residenti in Italia e titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, sugli immobili oggetto dell’intervento agevolabile.

In caso di contratto di locazione o comodato d’uso, ad esempio, è quindi necessario che tale titolo sia registrato prima della richiesta di erogazione del contributo; stando al testo del documento, non è richiesto che tale condizione sussista al momento di sostenimento della spesa.

Il contributo in esame si differenzia dalla generalità delle detrazioni edilizie, in quanto ne sono esclusi, ad esempio, i soggetti residenti all’estero, anche se titolari di immobili siti sul suolo dello Stato e i familiari conviventi dei soggetti possessori o detentori dell’immobile.

Si ritiene che la locuzione “persone fisiche” debba intendersi riferita ai soggetti “privati”: conseguentemente, devono ritenersi esclusi dall’agevolazione gli esercenti attività di impresa ed i professionisti. Sono inoltre ovviamente esclusi i soggetti IRES.

È previsto che la domanda possa essere presentata per un solo immobile oppure per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento. Tale inciso quindi esclude la possibilità che più soggetti contitolari beneficino contemporaneamente del bonus con riferimento allo stesso immobile e che tale agevolazione possa essere suddivisa tra gli aventi diritto.

Il comma 62, art. 1, Legge n. 178/2020, prevede che gli interventi di efficientamento idrico siano agevolabili se effettuati su edifici esistenti oppure su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari quindi la domanda può essere presentata per un solo immobile, una sola volta e da un solo soggetto interessato.

Come previsto dai commi 62 e 63, Legge di Bilancio 2021, il bonus è erogato per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto ed apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Per entrambe le tipologie di intervento sono comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Il riferimento alla “sostituzione” esclude il bonus idrico per gli interventi di nuova installazione, anche su edifici già esistenti.

Al fine del contributo non è richiesta l’effettuazione di alcun intervento edilizio e non rileva l’inquadramento dell’intervento edilizio eventualmente realizzato.

Il bonus idrico è erogato nel limite di dotazione previsto dal comma 61, Legge di Bilancio 2021, nella misura di € 1.000 per ciascun beneficiario, in relazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 ed è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

Il Decreto 27 settembre 2021 prevede che l’emissione del bonus avvenga secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse impegnate per tale agevolazione.

Le richieste di erogazione sono inoltrate dai beneficiari attraverso la “Piattaforma bonus idrico”, accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica. La piattaforma sarà resa disponibile entro 60 giorni dalla data di registrazione del Decreto ministeriale (vale a dire entro il 26 novembre 2021).

L’accesso all’utente è consentito utilizzando l’identità digitale (SPID o Carta d’Identità Elettronica), attraverso cui è inoltre accertata l’identità dei beneficiari (nome, cognome, codice fiscale).

All’istanza deve essere allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.